Nuova indagine. Il (non) riconoscimento della violenza domestica nei tribunali civili e per i minorenni

Nuova ricerca D.i.Re - Il (non) riconoscimento della violenza domestica nei tribunali civili e per i minorenniNuova ricerca D.i.Re - Il (non) riconoscimento della violenza domestica nei tribunali civili e per i minorenni

Nei tribunali civili e per i minorenni, che spesso intervengono nel percorso di fuoriuscita dalla violenza delle donne madri supportate dai centri antiviolenza, la Convenzione di Istanbul sembra di fatto sconosciuta e non viene applicata per quanto riguarda le decisioni in merito all’affidamento di figlie e figli. E si conferma il ruolo preponderante delle CTU e la conseguente vittimizzazione secondaria delle donne che hanno subito violenza nei tribunali civili e per i minorenni.

È questo in sintesi il risultato di una nuova indagine condotta da D.i.Re e diffusa oggi, realizzata attraverso una inchiesta che ha coinvolto le avvocate che collaborano con i centri antiviolenza della rete, supportando in media 15 donne ogni anno.

“Una indagine importante, perché riflette l’esperienza concrete delle avvocate che accompagnano le donne nei tribunali e le seguono conoscendo bene le difficoltà che si incontrano nel percorso con la giustizia”, afferma Antonella Veltri, presidente di D.i.Re.

Intitolata Il (non) riconoscimento della violenza domestica nei tribunali civili e per i minorenni, curata dalle avvocate Titti Carrano ed Elena Biaggioni, da Paola Sdao per l’elaborazione dei dati, con il contributo delle avvocate Ethel Carri e Maria Cristina Cavaliere, l’indagine ha preso in esame – attraverso un questionario compilato dal 55,1 per cento delle avvocate attive nei centri antiviolenza D.i.Re (54 avvocate su 98) su tutto il territorio nazionale – i procedimenti giudiziari presso i tribunali civili e per i minorenni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 giugno 2019.

Obiettivo dell’indagine era verificare l’applicazione dell’articolo 31 della Convenzione di Istanbul relativo alla “Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”, che impone “la necessità di considerare la violenza (e la sicurezza della madre) nella determinazione e regolamentazione di tali diritti, il divieto di meccanismi obbligatori di mediazione, la necessità di strumenti di valutazione del rischio, la protezione della vittima”.

Il (non) riconoscimento della violenza

La violenza non viene sostanzialmente riconosciuta dai tribunali civili e per i minorenni:

  • nelle decisioni adottate dai tribunali civili e per i minorenni nei casi seguiti dalle avvocate D.i.Re, la Convenzione di Istanbul non è mai citata come riferimento normativo;
  • in tutti i procedimenti giudiziari presso i Tribunali civili e per i minorenni le avvocate hanno depositato documentazione comprovante la violenza subita dalla donna e la violenza assistita dai minori (allegazioni): denunce (94,4%), referti (100%), misure cautelari emesse in sede penale (98,1%), decreti di rinvio a giudizio (96,3%), sentenze di condanna (88,9%), relazioni del Centri Antiviolenza (63%);
  • quasi il 78% delle avvocate dichiara che le allegazioni vengono poste a fondamento dei provvedimenti giudiziari e/o delle sentenze nei casi da loro seguiti. Ciononostante il 42% delle avvocate riferisce che la violenza viene riconosciuta solo in minima parte.

Le decisioni in merito a custodia e diritto di visita

Ancora più grave la situazione quando si guarda alle decisioni in merito ai/lle minori che possono aver assistito alla violenza o aver subito violenza essi stessi: dall’indagine emerge chiaramente che “ancora oggi per i Tribunali l’obiettivo principale è salvaguardare e conservare ‘il rapporto con la prole’, ovvero il legame genitore-figlio/a, indipendentemente dalla presenza di condotte violente nei confronti della madre. La convinzione radicata è che un uomo maltrattante possa essere un buon genitore”, scrivono Carrano e Biaggioni.

  • Anche a fronte della documentazione depositata dalle avvocate (allegazioni) in merito alle violenze subite e/o assistite, solo il 22% delle avvocate dichiara che gli incontri protetti tra il padre maltrattante e i/le figli/e vengono organizzati in modo da tutelare la madre.
  • Né il Tribunale per i minorenni né il Tribunale ordinario utilizzano strumenti per la valutazione del rischio: l’unica esperienza positiva in tal senso è citata dal centro antiviolenza Mascherona di Genova.
  • Nell’ 88,9% dei casi presso il Tribunale ordinario e nel 51,9% dei casi presso il Tribunale per i minorenni è stato disposto l’affidamento condiviso tra i genitori anche in presenza di denunce, referti, misure cautelari emesse in sede penale, decreti di rinvio a giudizio, sentenze di condanna e relazioni del centri antiviolenza.
  • Nel 70,4% dei casi presso il Tribunale ordinario e addirittura nel 90,7% dei casi presso il Tribunale per i minorenni è stato disposto l’affidamento ai servizi sociali, anche se nella quasi totalità dei casi è stato contestualmente predisposto il collocamento presso la madre.

“Il presupposto per disporre l’affidamento a terzi è l’inidoneità di entrambe le figure genitoriali a prendersi cura in maniera adeguata dei figli. Allo stesso tempo i giudici ritengono che sia la donna maltrattata il genitore ‘idoneo’ a prendersi materialmente cura degli stessi. Questa situazione è conseguenza diretta della confusione tra violenza e conflitto, uno degli ostacoli principali nell’accesso alla giustizia da parte delle donne che subiscono violenza”, scrivono le curatrici.

Come le CTU rivittimizzano le donne che hanno subito violenza

L’indagine conferma il ruolo preponderante delle relazioni dei servizi sociali sulla genitorialità, disposte nel 75 per cento dei casi seguiti dalle avvocate presso il Tribunale per i minorenni, e delle CTU (consulenze tecniche d’ufficio) che invece vengono disposte nel 75,9 per cento dei casi presso il Tribunale civile per i quali le avvocate hanno fornito documentazione comprovante la violenza domestica e la violenza assistita.

L’indagine ha approfondito il funzionamento delle CTU.

  • Nell’83% dei casi i quesiti ai quali le CTU sono chiamate a rispondere sono standardizzati e non definiti in base al caso preso in esame, e ben nel 94% dei casi non sono poste domande in merito alla violenza subito e/o assistita. Si tratta cioè di quesiti che ancora una volta indagano quello che i magistrati ritengono essere un conflitto tra i genitori e non una situazione di violenza.
  • Il 74,1% delle avvocate dichiara che l’alienazione parentale (PAS) o altri comportamenti manipolatori da parte della madre sono citati nelle relazioni delle CTU.
  • Le CTU e le CTP (consulenze tecniche di parte, spesso necessarie proprio per difendersi dalle CTU) muovono un ingente flusso di denaro: nel 75% dei casi tali perizie arrivano a costare fino a 5.000 euro.
  • Inoltre le avvocate confermano che le sentenze sono scritte di fatto dalle CTU: nella totalità dei casi il/la giudice, acquisita la relazione del/la CTU, assume nel proprio provvedimento (definitivo o interlocutorio) i suggerimenti proposti dal/la CTU, senza sottoporre la relazione peritale ad alcun giudizio critico.

La mediazione familiare: vietata ma imposta di fatto

La Convenzione di Istanbul vieta anche la mediazione obbligatoria nei casi di separazione e affidamento che coinvolgono donne che hanno subito violenza. Eppure:

  • quasi il 65% delle avvocate dichiara che nei casi considerati ai fini della rilevazione, il Tribunale ordinario invita i genitori alla mediazione familiare, una percentuale inferiore si registra nei Tribunale per i minorenni (35,2%).
  • Una percentuale ancora più alta di invito alla mediazione familiare si registra da parte del servizio sociale (70%).
  • Infine quasi il 60% delle avvocate dichiara che sia il Tribunale ordinario che i servizi sociali invitano i genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, mentre il 40% delle avvocate dichiara che tale indicazione viene data dal Tribunale per i minorenni.

Questa prassi, spiegano Biaggioni e Carrano “è in aperta violazione dell’articolo 48 della Convenzione di Istanbul e produce una vittimizzazione secondaria”.

Cosa fare?

Per le curatrici dell’indagine, la risposta sta tutta nelle raccomandazioni del GREVIO, il Gruppo di esperte/i sulla violenza contro le donne del Consiglio d’Europa, che nel suo Rapporto sull’applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia pubblicato a gennaio 2020, è stato molto chiaro, e che sono riportate per esteso nelle conclusioni della ricerca.

D’altro canto, segnalano le avvocate, lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura nella Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, pubblicata il 9 maggio del 2018, dava già indicazioni in merito, che continuano a essere disattese.

“Questa indagine vuole essere un contributo al necessario e urgente ripensamento del funzionamento della giustizia civile e minorile rispetto alla violenza contro le donne e alla violenza assistita”, afferma in conclusione la presidente di D.i.Re Antonella Veltri. “D.i.Re continuerà a impegnarsi per porre fine alla vittimizzazione secondaria di donne e minori, una violenza istituzionale che non dovrebbe esistere più in un paese che ha firmato e ratificato la Convenzione di Istanbul”.

Il testo completo dell’indagine Il (non) riconoscimento della violenza domestica nei tribunali civili e per i minorenni è disponibile qui.

 

Indagine realizzata grazie al contributo di:

 

 

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