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Perché diciamo NO al disegno di legge Pillon
Il Gruppo Avvocate della Rete D.i.Re approfondisce le ragioni dell’opposizione al Ddl Pillon e agli altri disegni di legge su separazione e affido attualmente in discussione in Commissione Giustizia al Senato, in vista della mobilitazione del 10 novembre.
Il disegno di legge Pillon è un arretramento per le libertà e i diritti civili di tutti e tutte e in particolare per le donne e i/le bambini/e.
- La legge propone una famiglia unica, ideale ed astratta, famiglia che è imposta come modello a ogni coppia con figli che si separa. Le coppie saranno obbligate a disciplinare ogni aspetto della propria vita secondo regole rigide e prefissate senza spazio all’autonomia e specificità individuale.
- Impone un percorso lungo e complesso, che moltiplica tempi e costi con l’effetto esplicito di ostacolare la volontà delle persone che vogliono separarsi.
- Il DDL Pillon impone un percorso di mediazione paternalistico e non certo incentrato sui bisogni di genitori e figli.
- Questo DDL non solo non riconosce la violenza, ma ne impedisce l’emersione con strategie specifiche: donne e minori sono ricattati nel caso in cui esplicitino qualsiasi riferimento alla violenza.
- Infine, questo DDL sconta profili di incostituzionalità e viola apertamente numerose disposizioni della Convenzione di Istanbul, della Convenzione CEDAW con le raccomandazioni allo Stato, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
Violazione dei diritti civili: Lo scopo del DDL è quello di creare un percorso ad ostacoli affinché donne e uomini desistano dall’idea di separarsi o divorziare.
- Nega l’accesso alla giustizia.
- Limita la libertà individuale.
- Limita la libertà di separarsi / divorziare con l’obiettivo di preservare “l’unità familiare”.
- Limita la libertà di educare i figli con l’imposizione della figura del coordinatore genitoriale.
- Cancella la valutazione dell’interesse dei minori (coordinamento genitoriale).
- Impone un modello di regolamentazione valido per tutti precostituita ed obbligatoria, ignorando anche la concorde e difforme volontà delle parti.
Violazione dei diritti dei minori: Figli divisi sui tempi, sui soldi, sugli affetti, trattati come oggetto e non come soggetto.
- Impedisce l’emersione della violenza assistita, di fatto misconosciuta.
- Incide sulla discrezionalità del giudice in materia di ascolto.
- Propone un’ottica punitiva nei confronti dei minori limitati nella libertà di manifestazione dei loro sentimenti in una modalità di ascolto non tutelante e ritraumatizzante.
- Obbliga i figli a stare di più con il genitore con cui dichiarano di non voler stare, di fatto imbavagliandoli.
- Abroga l’art. 570bis c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).
- Impedisce il recupero diretto dei crediti maturati per il mantenimento dei minori in caso di inadempimento del genitore obbligato.
Violazione dei diritti umani: Violenza contro le donne, il DDL Pillon di fatto arma i padri violenti che perpetueranno i loro agiti nei confronti delle donne.
- Favorisce l’utilizzo dei figli per mantenere le donne sotto controllo.
- Obbliga le donne a rimanere in uno stato di pericolo e le obbliga a trattare con il proprio aggressore.
- Rappresenta una minaccia nei confronti delle donne che denunciano e che vengono terrorizzate con l’ipotesi di ritorsioni sull’affidamento e la responsabilità genitoriale.
- Inserisce norme specifiche che penalizzano i figli anche attraverso la normativa in tema di ordini di protezione e l’ulteriore previsione, in tema di ordini di protezioni, e di 709 ter (relativamente alle “false” denunce).
- Codifica alienazione parentale come strumento per zittire le donne.
- Basterà una mera segnalazione del padre maltrattante per permettere alle forze dell’ordine di entrare in casa (anche nelle case rifugio) e prelevare il/la minore, senza alcun controllo giurisdizionale.
- Riduce la pena per il reato di maltrattamenti e ne introduce una ipotesi lieve e introduce la depenalizzazione dell’obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge.
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